Informazioni
Gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti.
Legge 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149; Art. 4 comma 3 della legge regionale 34/2004 “Politiche regionali per i minori”; Art. 6 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” relativo alle funzioni spettanti ai comuni;
Istanza d'ufficio