Descrizione
• Rivolto a: Enti e operatori
La normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all’aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali.
La combustione incontrollata all’aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF).
Deroghe dall’applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
È data facoltà alle Regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell’aria.
Recenti disposizioni nazionali sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 e prevedono il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche per i piccoli cumuli (< 3 metri steri), nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno, con sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000.
In attuazione delle norme statali, Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite la delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto).
Pertanto, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.
Il divieto si applica nei territori dei Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m..
Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300 euro a 3.000 euro.
L'autorità competente all’esercizio della funzione sanzionatoria è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).
L’elenco dei Comuni aventi quota altimetrica < 300 metri sul livello del mare in base al dato ISTAT è contenuto nell'allegato 5 della dgr n. 2634/2024, in allegato.
Fonte: www.regione.lombardia.it