Descrizione
Si informa la cittadinanza che il Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 108 ha introdotto alcune disposizioni relative all’utilizzo della carta d’identità cartacea.
In particolare, nei rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per l’identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità fino alla naturale scadenza, limitatamente a tali rapporti.
Inoltre, esclusivamente ai fini di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può essere utilizzato:
- per l’esercizio di diritti fondamentali;
- per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi;
- per la consegna di posta e atti giudiziari;
- per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
Tale possibilità è prevista sino al 31 gennaio 2027.
La proroga non riguarda però l’espatrio: per viaggiare all’estero è necessario dotarsi per tempo della Carta d’identità elettronica – CIE, ove accettata dal Paese di destinazione, oppure di altro documento valido per l’ingresso.