Informazioni
Immediato.
Codice civile. Dpr n°396 del 3.11.2000. Legge n°127 del 15/05/1997. Legge n°219 del 10.12.2012
Istanza di parte
La dichiarazione di nascita deve essere fatta:
Nel caso i genitori non risiedano nello stesso Comune la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra di loro.
Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile la riceve ugualmente indicando le ragioni del ritardo, ma deve darne segnalazione al Procuratore della Repubblica.
La dichiarazione di nascita può essere resa da:
- Uno dei due genitori o entrambi
- Un loro procuratore speciale
- Medico/ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
2. Per i genitori non uniti in matrimonio
- dalla madre
- dai genitori congiuntamente, se entrambi intendono riconoscere il figlio
I genitori di età inferiore ai 16 anni non possono effettuare il riconoscimento, salvo autorizzazione del giudice.
Documentazione da presentare:
per effettuare la dichiarazione di nascita occorre presentarsi all’Ufficio Stato Civile muniti di:
Attribuzione del nome al neonato:
Il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati, nei certificati di stato civile e di anagrafe devono essere riportati solo i nomi che precedono la virgola.
Dopo la registrazione dell’atto di nascita e l’iscrizione del neonato in anagrafe viene automaticamente inviata all'Agenzia delle entrate la richiesta di codice fiscale.
Il Segretario Comunale è il titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile di Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti. Contatti: Segretario Comunale Tel 035967013 e-mail pec. comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it