Informazioni
L'articolo 12 della legge 162/2014, in vigore dal 11.12.2014
Istanza di parte
L'articolo 12 della legge 162/2014, in vigore dal 11.12.2014, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, anche senza l'assistenza dell'avvocato.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficenti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile a distanza di non meno di 3o giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il comune di: - iscrizione dell'atto di matrimonio (comune dove è stato celebrato il matrimonio); - trascrizione dell'atto di matrimonio (comune di residenza degli sposi al momento del matrimonio); - comune di attuale residenza dei coniugi.
Il costo è di 16,00 € da versare alla Tesoreria dell'Ente.
Il Segretario Comunale è il titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile di Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti. Contatti: Segretario Comunale Tel 035967013 e-mail pec. comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it